Decreto Legge Sicurezza 2025: le novità di ottobre 2025 per la sicurezza sul lavoro - Prometeo Srl - Sicurezza sul Lavoro, Formazione e Medicina del Lavoro

Decreto Legge Sicurezza 2025: le novità di ottobre 2025 per la sicurezza sul lavoro

Prometeo Srl

Il Testo Unico per la sicurezza ha subito un ultimo aggiornamento nell'ottobre del 2025 (ma il testo integrale non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale).

Precisamente il 31 ottobre 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 31 ottobre 2025, n. 159 che riporta alcune novità per i cantieri e le imprese edili, per la formazione e per quanto riguarda possibili incentivi INAIL che si andranno ad aggiungere al D.Lgs 81/08.

1) Badge digitale di cantiere

1. Tra gli Obblighi del datore di lavoro e del dirigente (art. 18 D.Lgs 81/08) ora troviamo l'obbligo di fornire il badge di cantiere ai lavoratori:

2. Il Badge di Cantiere è un evoluzione del "tesserino di cantiere" (previsto dalle edizioni precedenti dello stesso Decreto) che diventa:

  • un obbligo del Datore di Lavoro (delle imprese edili in regime di appalto e subappalto, pubblico o privato)
  • un badge contenente:
    • generalità del lavoratore
    • indicazione del Datore di Lavoro
    • fotografia del lavoratore
    • ologramma non riproducibile (codice univoco di anti-contraffazione)

 

3. Il Badge di Cantiere può essere rilasciato in formato:

  • cartaceo;
  • digitale:
    • tramite mezzi digitali terzi propri;
    • o strumenti digitali nazionali inter-operabili con la piattaforma SIISL;

Se il lavoratore è stato assunto proprio tramite piattaforma SIISL, allora la tessera è prodotta in automatico in modalità digitale ed è pre-compilata.

 

4. Il Badge di Cantiere ha 3 funzionalità principali:

  • pre-compilare i dati identificativi dei lavoratori assunti tramite il SIISL;
  • registrare in modo automatico le presenze all’interno dei cantieri;
  • identificare il percorso formativo del lavoratore in materia di sicurezza;
  • garantire controlli più efficaci sul rispetto delle norme di sicurezza e sulla regolarità contributiva dei dipendenti;


2) Maggiori sanzioni per la Patente a Crediti

Dal 1° ottobre 2024 tutte le imprese edili e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili sono tenuti a possedere la "Patente a Crediti" rilasciata dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro se e solo se sono presenti determinati requisiti.

Tra le modifiche troviamo:

    1. Modifiche alle decurtazioni dei punti

    All'allegato I-bis del Decreto Legislativo 81/08 si trovano tutte le decurtazioni possibili in caso di violazione della normativa, ed è proprio in questo allegato che troviamo le prime modifiche:

    • incremento dei punti decurtati:
      • per la condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del DL 22 febbraio 2002, n. 12, i punti decurtati per ciascun lavoratore passano da 1 a 5, aumentando così la gravità della sanzione in caso di violazioni;
    • soppressione dei numeri 22 e 23:
      • vengono eliminati i riferimenti relativi alle condotte sanzionate ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettere b) e c) del decreto-legge 12/2002;
      • all’interno del numero 24, viene eliminato ogni riferimento ai numeri 22 e 23, semplificando e rendendo più chiaro il sistema di decurtazione dei punti;

     

    Tutte le violazioni commesse prima del 1° gennaio 2026 vengono sanzionate con la versione precedente del D.Lgs 81/08, tutte le violazioni commesse dopo il 1° gennaio 2026 invece sono sanzionate con le decurtazioni sopra riportate.

     

    2. Inasprimento delle sanzioni

    Per chi opera in mancanza della patente a crediti la sanzione passa da 6.000€ a 12.000€;

     

    3. Modifiche alle violazioni per lavoro irregolare

    Per le violazioni indicate al n. 21 dell’Allegato I-bis, relative al lavoro irregolare, la decurtazione dei crediti si applica automaticamente al momento della notifica del verbale di accertamento da parte degli organi di vigilanza;

     

    4. Modifiche per infortuni mortali o invalidanti

    Se nei cantieri si verificano infortuni mortali o invalidanti l’Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente fino a dodici mesi, in più le Procure trasmettono immediatamente all'INL i verbali degli ufficiali pubblici;


    3. Modifiche all'Allegato XII (notifica preliminare)

    Introdotto l'obbligo per le imprese di specificare se si opera in regime di subappalto.

     

    4. Bonus INAIL 

    1. Revisione delle aliquote di oscillazione in bonus per le aziende virtuose

    Dal 1° gennaio 2026 l'INAIL può revisionare le aliquote di oscillazione in bonus per andamento infortunistico.

     

    Il fine è quello di incentivare la riduzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e di premiare i datori di lavoro virtuosi

    Escluse dal riconoscimento del bonus le aziende che abbiano riportato negli ultimi due anni sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

     

    2. Rafforzamento della promozione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro tramite l'INAIL

    Il nuovo Decreto modifica l'articolo 11 introducendo:

    • Interventi di promozione e divulgazione della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro:
      • stanziati oltre 35 milioni di euro annui
      • valorizzazione di supporti digitali quali la realtà simulata e aumentata (in tutti i livelli di formazione)
    • interventi formativi nei settori a elevata incidenza infortunistica (costruzioni, logistica e trasporti...)
      • utilizzando Fondi inter-professionali;
    • sostegno alle micro, piccole e medie imprese 
      • per l’acquisto e l’adozione di DPI innovativi e sistemi intelligenti
    • campagne informative e progetti formativi
      • rivolti alle istituzioni scolastiche
      • particolare attenzione alla sicurezza stradale e alla prevenzione degli infortuni in itinere

    Tuttavia ad oggi non sono ancora ben definite le modalità e l'accesso ai Fondi o ai programmi promossi sopra.

    5. Obbligo di aggiornamento della formazione dell'RLS anche per le aziende con meno di 15 lavoratori

    • Per le aziende con meno di 15 lavoratori:
      • 32 ore di corso di formazione iniziale
        • 12 ore sui rischi specifici presenti in azienda
        • 20 ore sulle misure di prevenzione e protezione adottate
      • Modalità (durata e frequenza dell'aggiornamento) indicate dalla contrattazione collettiva nazionale; 
    • Per le aziende tra i 15 e i 50 lavoratori:
      • 32 ore di corso di formazione iniziale
        • 12 ore sui rischi specifici presenti in azienda
        • 20 ore sulle misure di prevenzione e protezione adottate
      • durata non < a 4 ore/annue e modalità indicate dalla contrattazione collettiva nazionale per l'aggiornamento;
    • Per le aziende con più di 50 lavoratori:
      • 32 ore di corso di formazione iniziale
        • 12 ore sui rischi specifici presenti in azienda
        • 20 ore sulle misure di prevenzione e protezione adottate
      • durata non < a 8 ore/annue e modalità indicate dalla contrattazione collettiva nazionale per l'aggiornamento;

     

    6. Fascicolo elettronico del lavoratore

    All'articolo 37 comma 14 viene sostituito il Libretto del Cittadino con il Fascicolo Elettronico del Lavoratore e aggiunto l'inserimento dei dati formativi del lavoratore anche all'interno del sistema SIISL.

     

    Questo cambiamento ha come scopo la digitalizzazione delle informazioni formative dei lavoratori e la gestione più completa, sia per il Datore di Lavoro che per gli organi di vigilanza, della formazione. 

     

    Tuttavia sebbene queste informazioni venissero già inserite dal 2015 all'interno del Libretto del Cittadino, quasi nessuna azienda aveva attivato questo servizio. Questa nuova modifica lascia ancora numerosi interrogativi aperti sia per le aziende che per i professionisti della sicurezza.

     

    7. Comunicazione degli organismi paritetici

    Gli organismi paritetici dovranno ora comunicare ogni anno:

    • agli organi di vigilanza territoriali competenti
    • all’Ispettorato nazionale del lavoro
    • oltre che all’INAIL 
      • tutti i dati relativi alle imprese che hanno:
        • aderito al sistema degli organismi paritetici
        • partecipato alle attività formative organizzate dagli stessi;
        • nonché i dati relativi ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali;
        • al rilascio delle asseverazioni di cui al comma 3-bis;
        • ricevuto consulenza e monitoraggio con esito positivo;

     

    8. Mantenimento della salubrità ed efficienza dei DPI

    Tra gli obblighi del Datore di Lavoro in merito ai DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) ora troviamo anche:

    • mantenere in efficienza i DPI;
    • assicurarne le condizioni d’igiene;
    • effettuare manutenzione, riparazioni e sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante;

     

    9. Aggiornamento dei requisiti di sicurezza delle scale verticali

    Per le scale superiori a 2 metri con inclinazione superiore a 75° ora troviamo:

    • obbligo della gabbia di protezione;
    • obbligo di utilizzo degli idonei sistemi di protezione individuale;

    Vengono confermate le distanze minime dei pioli dalla parete (almeno 15 cm).

    Qualora si scelga la gabbia, restano invariati i requisiti relativi alle maglie e alla distanza massima tra pioli e parete della gabbia (non oltre 60 cm), con lo scopo di impedire la caduta verso l’esterno dell’utilizzatore.

     

    10. Revisione delle norme sui sistemi di protezione di caduta dall’alto

    SISTEMI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (DPC)

    Nella scelta dei DPC per i lavori in quota dare priorità a:

    • parapetti;
    • reti di sicurezza;

    Rispetto ai sistemi di protezione individuale (DPI).

     

    SISTEMI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

    Qualora non sia possibile utilizzare i DPC è necessario che i lavoratori utilizzino i DPI.

    Nella scelta dei DPI dare priorità ai:

    • sistemi di trattenuta;
    • sistemi di posizionamento sul lavoro;
    • sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi;

    Rispetto ai sistemi di arresto caduta.

    Tutti i DPI costituiti da un dispositivo di presa del corpo e da un sistema di
    collegamento, devono essere assicurati a un punto di ancoraggio sicuro.

     

    11. Tutela assicurativa INAIL e rafforzamento delle misure di sicurezza per gli studenti dei percorsi di formazione scuola-lavoro

    La tutela assicurativa INAIL si applica anche ad eventuali infortuni in itinere dello studente.

    Gli studenti non possono essere adibiti a lavorazioni ad elevato rischio, così come individuate nel documento di valutazione dei rischi dell’impresa ospitante.

     

    12. Erogazione di borse di studio ai superstiti di deceduti per infortunio sul lavoro o malattie professionali

    L'INAIL eroga annualmente agli alunni titolari della rendita a superstiti:

    • delle scuole primarie
    • delle scuole secondarie di primo e di secondo grado
    • dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP)
    • delle università
    • dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)
    • degli istituti tecnologici superiori (ITS Academy)

    una borsa di studio finalizzata al sostegno delle relative attività.

    L’importo annuale della prestazione è pari a:

    • 3.000 €, per ogni anno di frequenza della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado;
    • 5.000 €, per ogni anno di frequenza della scuola secondaria di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP);
    • 7.000 €, per ogni anno di frequenza dell’università e degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e degli istituti tecnologici superiori (ITS Academy).

    L’erogazione della prestazione è subordinata alla frequenza con profitto di ciascun anno del corso di studio e alla presentazione all’INAIL di apposita domanda.

    La domanda deve contenere tutte le informazioni necessarie per accertare la frequenza con profitto del corso di studio ed essere presentata o spedita entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione dell’anno scolastico o accademico.

     

    13. Linee guida per il tracciamento e l’analisi dei mancati infortuni (near miss)

    Entro 6 mesi dall’entrata in vigore del decreto, il Ministero del Lavoro è tenuto ad emanare delle linee guida per l’identificazione, il tracciamento e l’analisi dei mancati infortuni (c.d. near miss) da parte delle imprese con più di 15 dipendenti.

    Vanno inoltre individuate le modalità attraverso le quali le imprese comunicano i dati aggregati relativi agli eventi segnalati come mancati infortuni e le azioni correttive o preventive intraprese per il miglioramento della sicurezza, nonché i criteri utili alla predisposizione annuale di un rapporto di monitoraggio nazionale sui mancati infortuni, anche ai fini della definizione di interventi formativi e di sostegno tecnico alle imprese.

    Sono state stralciate le misure precedentemente annunciate per:

    • l’incentivazione alle imprese che adottano modelli organizzativi avanzati di gestione della sicurezza e di tracciamento dei mancati infortuni;
    • l’aggiornamento delle linee applicative per la valutazione dello stress lavoro correlato, in vigore dal 2010, anche alla luce delle recenti evoluzioni nell’organizzazione del lavoro (smart working);

     

    14. Sorveglianza sanitaria e medico competente

    Il Medico Competente deve ora informare i lavoratori sull’importanza della prevenzione oncologica, promuovendo l’adesione ai programmi di screening previsti dai LEA. Tale attività può essere svolta anche attraverso campagne informative predisposte dal Ministero della Salute.

    La modifica introdotta all’articolo 39 del D.Lgs. 81/2008 prevede che, entro dodici mesi, il Ministero della Salute definisca — tramite apposito decreto e previo parere della Conferenza Stato-Regioni — i requisiti delle strutture di cui si avvale il Medico Competente per l’esecuzione delle proprie attività (art. 39, comma 2, lett. a).

     

    15. Aumento dell'attività di vigilanza

    Se, successivamente all'esito di ispezioni, non risultano violazioni o irregolarità, l'INL:

    • rilascia un attestato
    • iscrive (previo assenso) il DDL nella "Lista di Conformità INL" (elenco informatico consultabile liberamente sul sito dell'INL)

    Le prime imprese che verrano ispezionate saranno quelle in regime di subappalto pubblico o privato.

     

    Ultime considerazioni di Prometeo

    Questo nuovo aggiornamento del Testo Unico per la Sicurezza non mette in primo piano la prevenzione degli infortuni quanto la punizione e l'aumento dei controlli.

     

    Questo rende ancora più importante per le aziende e i datori di lavoro l'usare strumenti alternativi per promuovere una buona cultura della sicurezza.

     

    Evitare incidenti e infortuni o multe pesanti è solo uno dei benefici che questa promozione porterà alla tua azienda. 

     

    Stare al passo con tutte le normative e le modifiche non è facile, proprio per questo lavoriamo al fianco di aziende di tutte le dimensioni per creare luoghi di lavoro più sicuri, responsabilizzare le persone e garantire la tranquillità operativa.

     

    Dove altri vedono burocrazia, Prometeo vede un'opportunità per educare, innovare e rendere la sicurezza più intelligente, più forte e realmente curata.

     

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