Il 5 Maggio 2023 è stato emanato il Decreto Lavoro 48/2023 che modifica il Testo Unico della Sicurezza D.Lgs 81/08 in 8 articoli, aggiungendo obblighi al datore di lavoro, al medico competente e al lavoratore autonomo.
In questo articolo analizziamo tutte le novità al testo unico d.lgs 81/08 di maggio 2023 e le sue modifiche.
DECRETO LAVORO 2023: TUTTE LE MODIFICHE AL TESTO UNICO 81/2008
Qui troviamo tutte gli articoli modificati del Decreto Legislativo 81/08:
- all’articolo 18, comma 1, lettera a); Obblighi del datore di lavoro e del dirigente – nomina del Medico competente
- all’articolo 21, comma 1, lettera a) disposizioni relative ai componenti delle imprese famigliari e lavoratori autonomi;
- all’articolo 25, comma 1 (nuova lettera e-bis) Obblighi del medico competente;
- all’articolo 37, comma 2 (nuova lettera b-bis) Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti;
- all’articolo 71, sostituito il comma 12; Attrezzature, Obblighi del Datore di Lavoro– (Titolo III)
- all’articolo 72, comma 2; Attrezzature – obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso (Titolo III)
- all’articolo 73 (aggiunto il comma 4-bis); Atrezzature – Informazione, formazione e addestramento (Titolo III)
- all’articolo 87, comma 2 (aggiunto il richiamo all’art.73 comma 4) Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso
OBBLIGHI DEL DDL E DIRIGENTE: NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE
Il Decreto Lavoro modifica il Testo unico all’art. 18, comma 1 lettera a)
I Datori di Lavoro e i Dirigenti devono:
a) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28.
Questo vuol dire che se prima la nomina del Medico Competente era obbligatoria solo per i casi previsti dall’art. 41 del D.Lgs 81/08, ora il RSPP e il Medico Competente durante la sorveglianza sanitaria possono inserire l’obbligo della sorveglianza anche se non si tratta di un caso previsto dall’art. 41.
Quando è utile estendere l’obbligo? Ad esempio pensiamo al lavoro all’estero, allo stress lavoro correlato, al rischio guida prolungata autoveicoli ecc…
La Cassazione Penale. Sez. III, 15 gennaio 2013 n.1856 ha sottolineato che “in tema di valutazione dei rischi, il ” medico
competente” assume elementi di valutazione non soltanto dalle informazioni che devono essere fornite dal datore di lavoro, quali quelle di cui all’art.18, comma 2, ma anche da quelle che può e deve direttamente acquisire dì sua iniziativa, ad esempio in occasione delle visite agli ambienti di lavoro di cui all’art. 25, lettera I) o perché fornitegli direttamente dai lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria o da altri soggetti”.
IMPRESE FAMILIARI E LAVORATORI AUTONOMI: MODIFICHE AL TESTO UNICO
Il Decreto Lavoro modifica il Testo unico all’art. 21, comma 1 lettera a)
- I componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del Codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:
a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III nonché idonee opere provvisionali in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV; …
Si estendono ai lavoratori autonomi le misure di tutela per la salute e sicurezza previste nei cantieri temporanei o mobili con particolare riferimento all’introduzione di idonee opere previsionali conformemente a quelle già previste nel titolo IV.
La nuova norma dispone la diretta applicazione di tutte le norme sulle opere provvisionali previste dal Titolo IV del D. Lgs. 81/2008 a tutti i lavoratori autonomi che utilizzano tali opere, a cominciare dai ponteggi.
In questo modo si contrasta la prassi pericolosa legata all’utilizzo di opere provvisionali inidonee da parte di lavoratori autonomi nei cantieri mobili e temporanei.
Inoltre l’utilizzo da parte del lavoratore autonomo di opere provvisionali idonee e conforme alla disposizioni di legge diventa elemento da valutare da parte del committente al momento della verifica della idoneità tecnico-professionale, obbligatoria ai sensi dell’art. 26 e del titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008.
OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE: MODIFICHE AL TESTO UNICO
Il Decreto Lavoro modifica il Testo Unico all’art. 25, comma 1 lettera e-bis dettagliando tutti gli obblighi del medico competente:
- Il medico competente:
e-bis) in occasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità; (…)
n-bis) in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38, per l’adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.
Viene introdotto un doppio obbligo al Medico Competente:
- Far recuperare al lavoratore la propria cartella sanitaria dal precedente Datore di Lavoro
- Nominare lui stesso un sostituto in caso che il Medico Competente sia impossibilitato al lavoro
In pratica la visita medica di idoneità iniziale non può dirsi esauriente se non viene acquisita la cartella sanitaria della precedente azienda del lavoratore.
Il medico ha l’obbligo di consegnare copia della cartella sanitaria e di rischio al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro del lavoratore e di consegnare all’azienda l’originale che verrà conservata per almeno 10 anni.
La conservazione deve avvenire con salvaguardia del segreto professionale.
L’esposizione a cancerogeni comporta l’invio della cartella all’INAIL, che in questo caso va conservata per almeno 40 anni, e l’informativa al lavoratore sulla necessità di sottoporsi ad una sorveglianza sanitaria mirata anche dopo la cessazione dell’esposizione.
Nel caso di mancata consegna della cartella è prevista una sanzione per il medico: arresto fino a un mese o ammenda.
Inoltre il medico competente, impossibilitato a svolgere personalmente alcune prestazioni inerenti al proprio servizio per malattia o per altri impedimenti oggettivi, poteva farsi sostituire da altri colleghi ma solo a seguito di nomina del datore di lavoro. Ora non è più così. Il sostituto lo sceglie il medico competente.
FORMAZIONE LAVORATORI E RLS: MODIFICHE AL D.LGS 81/08
Il Decreto Lavoro modifica il Testo Unico all’art. 37, comma 2 nuova lettera b-bis per la formazione dei lavoratori e dell’RLS:
La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:
a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa
b-bis) il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.»;
L’articolo 37 comma 2 praticamente sottolinea che la Conferenza Stato Regioni dovrà, con uno specifico accordo, individuare le modalità per il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione e nel controllo delle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, che doveva già essere regolato lo scorso giungo 2022, ma che ancora non è stato regolamentato.
ATTREZZATURE DI LAVORO E OBBLIGHI DEL DDL: MODIFICHE AL TESTO UNICO SICUREZZA
Il Decreto Lavoro 2023 sostituisce il comma 12 dell’art. 71 che definisce gli obblighi del datore di lavoro rispetto alla messa a disposizione delle attrezzature di lavoro:
Il nuovo comma 12 prevede
12. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente.»;
Il vecchio comma 12 prevedeva che: “12. Per l’effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le ASL e l’ISPESL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione.
OBBLIGHI DEI NOLEGGIATORI E CONCEDENTI IN USO: MODIFICHE AL D.LGS 81/08
Il Decreto Lavoro 48/2023 sostituisce il secondo periodo del comma 2 dell’art.72:
Il nuovo comma 2 prevede
2. Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati per l’utilizzo.
La novità è che non è più solo il Datore di Lavoro che prende a noleggio l’attrezzatura a dover essere formato riguardo all’utilizzo della stessa (e a dare l’autocertificazione), ma ora lo devono fare anche tutti i Soggetti che prendono a noleggio o in concessione d’uso la stessa attrezzatura.
L’obbligo quindi di formazione e addestramento è esteso a Datore di Lavoro e a tutti i soggetti che ne faranno poi uso.
INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PER IL DATORE DI LAVORO CHE UTILIZZA ATTREZZATURE PARTICOLARI
Il Decreto Lavoro 48/2023 aggiunge il comma 4-Bis all’articolo 73 che riporta gli obblighi del datore di lavoro in materia di Informazione, formazione e addestramento dei lavoratori incaricati dell’uso di attrezzature di lavoro che richiedono conoscenze e responsabilità particolari (regolate in art.71 comma 7 per tutti i soggetti incaricati all’uso), aggiungendo un nuovo obbligo per il datore di lavoro:
«4-bis.
Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all’articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.»;
La novità è che non sono più solo gli addetti incaricati a dover essere formati e addestrati all’uso di attrezzature particolari (come descritto nel comma 4 dell’art.71), ma anche i Datori di Lavoro che utilizzano loro stessi le attrezzature (come 4-bis art.73).
SANZIONI A CARICO DI DATORE DI LAVORO E DIRIGENTE
Nel Titolo III il Decreto Lavoro aggiunge un trafiletto all’art. 87, comma 2, lettera c), in materia di sanzioni per datori e altri soggetti in materia di attrezzature:
Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro per la violazione:
….c) dell’articolo 71, commi 1, 2, 4, 7 e 8 e dell’articolo 73, comma 4-bis;
Queste sanzioni si rifanno al mancato addestramento e formazione del datore di lavoro o del dirigente per l’utilizzo di attrezzature particolari e di noleggio delle stesse.