Le Linee Guida “Protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del
Covid-19 nel settore del trasporto e della logistica” del 18 marzo 2020 stabiliscono che:
“la sanificazione e l’igienizzazione dei locali, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro deve essere
appropriata e frequente”. Vediamo quindi tutte le norme.
Il Protocollo del 14 Marzo
Il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 14 marzo stabilisce, ai fini della prevenzione del contagio da COVID-19, che:
- l’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago;
- nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione;
- occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi.
Linee guida del 18 Marzo per i trasporti
Inoltre le Linee Guida “Protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nel settore del trasporto e della logistica” del 18 marzo 2020 stabiliscono che: “la sanificazione e l’igienizzazione dei locali, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro deve essere appropriata e frequente”.
Il Documento di Sanificazione delle Cabine di Guida
A ricordarlo e a fornire utili informazioni per la sanificazione degli automezzi aziendali è un
documento dal titolo “Istruzioni di sanificazione speditiva di cabine di guida di automezzi
aziendali a fini di prevenzione del contagio COVID-19″.
Il documento, curato dall’Ing. Davide Levo, riguarda “la sanificazione periodica e straordinaria
degli abitacoli e delle cabine di guida degli automezzi impiegati per esigenze aziendali che non siano assegnati in via permanente ad un unico conducente. La loro applicazione contribuisce a adempiere alle vigenti prescrizioni di legge in materia di contenimento del contagio da coronavirus COVID-19 (SARS-CoV-2) sui luoghi di lavoro”.
In particolare rientrano nel campo di applicazione delle presenti istruzioni, ad esempio:
- gli automezzi aziendali, leggeri e pesanti che, per esigenze di servizio, sono in uso condiviso a lavoratori operanti su più turni;
- le autovetture aziendali assegnate in uso occasionale a un dipendente e riconsegnate a fine turno per la successiva assegnazione ad altro utente;
- le autovetture aziendali che hanno ospitato a bordo passeggeri occasionali;
- gli automezzi aziendali di qualsiasi tipo di ritorno da attività di rifornimento e/o manutenzione eseguite da soggetti terzi.
Chi può eseguire le operazioni?
Tutte le operazioni descritte “devono essere eseguite da personale debitamente
informato e formato nonché dotato dei dispositivi di protezione individuale previsti dal documento
aziendale di valutazione dei rischi ex DLgs 81/2008 e/o prescritti dalle vigenti disposizioni
anti contagio”.
I rifiuti prodotti durante le operazioni di sanificazione “devono essere gestiti e smaltiti secondo le vigenti disposizioni di legge”.
L’articolo si sofferma sui seguenti argomenti:
- la frequenza di sanificazione degli automezzi aziendali
- le operazioni di sanificazione degli automezzi
- la procedura semplificata di sanificazione anti contagio
Il prossimo passo
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